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Cassazione, multe valide anche senza ordinanza su cartello

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Dalla Cassazione una sentenza che rivoluziona i ricorsi per le multe per i cartelli anche senza ordinanza

Dalla Cassazione una sentenza che rivoluziona i ricorsi per le multe per i cartelli anche senza ordinanza

ROMA. 9 MAG. La sentenza 7709 del 2016 della Corte di Cassazione rivoluziona un po’ i ricorsi. Infatti se si pensava di farla franca e di non pagare le multe impugnando una sanzione per assenza dell’indicazione dell’autorizzazione sul retro del cartello stradale che imponeva il limite, ora non è più possibile.

La Seconda Sezione della Cassazione ha emesso sentenza che mette un freno al proliferare dei ricorsi basati sull’assenza di tale indicazione, pronunciandosi al riguardo con estrema chiarezza.

Si legge, infatti: “L’eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sé l’illegittimità del segnale’”.

Ed ancora: “In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (…) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare”.

Per contestare la legittimità dell’apposizione di un cartello, è necessario ricorrere al TAR e non al Giudice di Pace.

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