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Alienazione parentale e figli ostili, il giudice deve indagare

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Una separazione può generare un' alienazione parentale

Una separazione può generare un’ alienazione parentale

GENOVA. 12 APR. Ancora un passo in avanti per la tutela del diritto dei bambini – figli alla  “bigenitorialità ed alla crescita serena” in caso di separazione personale dei coniugi con la collocazione del minore presso un genitore, di solito la madre.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 6919 ove sono stati fissati alcuni importanti principi che si riportano pedissequamente:  ….omissis…Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore… In caso di separazione personale conflittuale tra i coniugi, l’affidamento del figlio minorenne implica un diritto effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. L’assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l’atteggiamento ostile (a dimostrare nel caso concreto del genitore collocatario nei confronti dell’altro genitore ) che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità nazionali dall’obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori. Si deve enunciare il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS ( sindrome di alienazione parentale) ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni…..tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentlai con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena”.

La Cassazione precisa pertanto con chiarezza che è un diritto del bambino mantenere i rapporti con entrambi i genitori, e che tra i requisiti del “Buon genitore” vi è anche quello della sua capacità a mantenere viva e stabile la relazione del minore con l’altro genitore non collocatario.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, un padre non affidatario aveva denunciato più volte un atteggiamento denigratorio ed ostile condotto dalla madre nei suoi confronti e tale da determinare una c.d. PAS.

Ricordiamo genericamente che il bambino affetto da PAS è portato ad idealizzare in modo assoluto il genitore affidatario, schierandosi completamente dalla sua parte e confermando ogni suo sospetto o dubbio nei confronti dell’altro genitore bersagliato che, conseguentemente, viene  totalmente rifiutato con motivazioni assurde, deboli e che, a volte, ricalcano lo stesso linguaggio dell’altro genitore alienante. La Cassazione con la sentenza 6919 censura tale comportamento ed invita i Giudici a verificare la fondatezza delle denunce nonché il peso e ruolo avuto dalla ex moglie nel determinare l’allontanamento della figlia dal padre. (nella foto: una separazione può generare un’ alienazione parentale).

Avvocato Paola Crucé 

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